CANCELLAZIONE PART-TIME. VINTO PRIMO RICORSO CON USB
LA BATTAGLIA SUL PART-TIME NON E’ CHIUSA !!
Continua l’ondata di contenziosi per le revoche dei part-time, aperti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che vedono la stessa soccombere ai giudizi dei tribunali.
Nella ASL-RmB, l’ufficio legale della Unione Sindacale di Base vince un ricorso di una lavoratrice con una sentenza a dir poco esemplare, che non solo ci da ragione, su un caso di part-time ottenuto a suo tempo non per necessità familiari, ma per scelta di vita e lavorativa, imponendo all’azienda l’immediato reintegro , ma soprattutto stigmatizzando e condannando l’operato della stessa come sostanzialmente sostenuto da principi di “scorrettezza e cattiva fede”, l’esatto contrario di quanto raccomandato dalla pur infame legge 183/10 (collegato lavoro dell’ex Min. Sacconi).
Recita infatti la sentenza: la legge prevede che la nuova valutazione deve essere effettuata “nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede” e quindi che “la revoca deve avvenire su richiesta motivata, motivazione che a sua volta deve essere specifica e dettagliata, riferita ad ogni singolo dipendente e senza formule generiche ( del tipo gravi carenze di organico, gravi esistenze di servizio, ecc. ). I richiamati canoni di correttezza e buona fede impongono altresì, ad avviso del giudicante, una valutazione comparativa delle esigenze palesate dal dipendente e contrarie alla revoca del regime di part-time”.
E continua affermando: che tutto ciò “è suggerito sia dalla necessità di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, ma anche dalla normativa comunitaria ed in particolare dalla direttiva n°1997/81 che, recependo l’Accordo Quadro del 6.6.1997, impone agli stati di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e di contribuire all’organizzazione flessibile dell’orario di lavoro”.
E conclude: “non può non valutarsi la motivazione adottata dal provvedimento della ASL-Rmb, del maggio 2011, come standard, priva di qual si voglia aggancio a dati concreti, tanto da poter essere utilizzata indifferentemente da qualsiasi ASL del territorio italiano. La motivazione ha del tutto omesso una comparazione con le esigenze del lavoratore… e palesata dai tempi ristrettissimi di imposizione del nuovo orario in spregio ad una situazione di fatto di lavoro part-time stabilizzata da anni”.
Questa sentenza, che riassume di fatto quasi tutte le motivazioni con cui l’USB ha condotto la sua battaglia su questo importante diritto e al fianco soprattutto delle donne lavoratrici, è il frutto di tutte le mobilitazioni messe in campo a sostegno di questa vertenza. Ribadiamo quindi il nostro impegno a sostenere tutti i ricorsi legali che lavoratrici/ori vorranno ancora intraprendere e soprattutto rilanciamo la battaglia dal punto di vista politico/sindacale attraverso la riapertura di tavoli di confronto con tutte le aziende contestando il loro operato illeggittimo e lo sperpero di denaro pubblico che questo sta producendo con la condanna al pagamento dellae spese legali per le cause perse.
in allegato la sentenza R.G. n. 37906/2011 del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, 1° Grado
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