CORSI SULLA FORMAZIONE IN SICUREZZA DEI LAVORATORI IN SANITA'
L’art.37 del D.Lgs.81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”(che non riportiamo per motivi di spazio ma che consigliamo di leggere), rimanda all’accordo “Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione.(consigliata la lettura dei 2 accordi, 2011 e 2016 scaricabili cliccando il link a fine pagina).
Al comma 13 viene ribadita l’importanza della comprensibilità dei corsi di formazione che devono consentire di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dove la formazione riguardi lavoratori immigrati , essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Per quanto riguarda i lavoratori che provengono da altri Paesi, l’art. 28 del D.Lgs.81/08 “Valutazione del rischio”, obbliga il datore di lavoro a valutare ogni eventuale difficoltà connessa a questo status.
Pensiamo alla possibilità di trovare difficoltà nella lettura di etichette e dati posti sui contenitori di sostanza chimiche oppure alla comprensione dei corsi sulla sicurezza effettuati su PC.
Sempre riguardo i corsi su Pc segnaliamo che i programmi utilizzati da ipovedenti e non vedenti, ovvero le sintesi vocali, non leggono le slide.
L’accordo precedentemente citato è stato firmato nel 2011 ed entra nello specifico della formazione che il datore di lavoro, obbligatoriamente, deve erogare a tutti i lavoratori.
La Sanità (pubblica e privata) viene valutata ad “Alto rischio” pertanto l’Accordo citato prevede, per i lavoratori della Sanità Pubblica e Privata una formazione sulla Sicurezza così composta:
-4 ore di Formazione su rischi generali in modalità E-Learning
-12 ore in aula per rischi sanitari specifici per operatori tecnici/sanitari
-4 ore di Formazione per rischi specifici per i lavoratori di ufficio
-6 ore di aggiornamento quinquennale
Un appunto merita la differenza tra corsi Fad ed in modalità E-learning: non sono la stessa cosa. Il Fad si limita a video con un tutor ma senza interazione con chi viene formato mentre l’E-learning ricrea un’aula virtuale con la possibilità di interagire con il tutor e tra i partecipanti.
Molti ospedali, ad oggi, formano i lavoratori tramite:
-4 ore Fad rischi generali
-7/8 ore Fad rischi specifici
-4 ore Fad rischi specifici lavoratori d’ufficio
Pertanto non rispecchia ciò che prevede il D.Lgs.81/08
Questo volantino è solo, vista la complessità della materia, un breve riassunto ed un invito ad approfondire la materia, utilizzando le leggi citate e confrontandole con le vostre realtà lavorative in tutti i settori pubblici e privati.
Riteniamo che una buona base di partenza sia una corretta valutazione dei rischi ed una formazione dei lavoratori a norma di legge
BUON LAVORO IN SICUREZZA