ORARIO DI LAVORO: CHIARIMENTI DEL MINISTERO
Sanzioni per violazione della disciplina sui riposi giornalieri
Con l’interpello 20 marzo 2009, n22, il Ministero del lavoro interviene in merito alla corretta interpretazione del- l’art. 18 bis, comm4 del Dlgs n. 66/2003, così come risultante a seguito della modifica intervenuta ad opera del D.L. n. 112/2008, che disciplina le modalità applicative della sanzione per violazione della norma sui riposi giornalieri (art.7, Dlgs. N. 66/2003) consistenti in 11 ore consecutive ogni 24 ore. Ebbene, nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti la suindicata disciplina “è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e a ogni singolo periodo di 24 ore”.
IL Ministero precisa, riferendosi alla suindicata normativa, che il riposo giornaliero rappresenta un diritto di ciascun lavoratore, per cui l’illecito si realizza ogni qual volta un singolo dipendente non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dalla norma; inoltre, quando il lavoratore non ne frusce per più periodi di 24 ore, l’illecito si realizza tante volte quanti sono i riposi non goduti.
Nel caso in cui la violazione della normativa sui riposi giornalieri da parte dei lavoratore riguardi più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di 24 ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L.n.689/1981, è il prodotto scaturente dalla somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.
Lo stesso criterio di calcolo va adottato con riferimento ai casi nei quali, ratione temporis, è applicabile la norma di riferimento (art.18 bis, comma 4, DLgs.
66/2003) come risultante prima della modifica apportata da D.L. n. 112/2008, fatta salva la diversità degli importi edittali.
Deroghe contrattuali al riposo settimanale
L’interpello 20 marzo 2009, n. 29 precisa la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare alla fruizione del riposo settimanale e, più in particolare, chiarisce entro quali limiti la periodicità del riposo settimanale, prevista dall’art. 9, comma 1 del DLgs. N. 66/2003, possa essere disciplinata contrattualmente in modo diverso.
In realtà, il suindicato articolo 9 è stato novellato dal D.L. n. 11272008 che ha introdotto una maggiore flessibilità nell’utilizzo del riposo settimanale, derogabile, come precisato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, mediante accordi collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e 1 riposo on riferimento ad un arco temporale complessivo, che la novella, appunto, ha fissato in 14 giorni.
Diversamente, il D.L.n. 112/2008 no ha inciso sui principi di consecutività delle 24 ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art.9, D.L.gs n. 66/2003, derogabili, quindi, nei casi indicati dal secondo comma del medesimo articolo.
Pertanto, la consecutività delle 24 ore di riposo settimanale ed il cumolo con il riposo giornaliero possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, sempre che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
Altresì, si precisa che la trasmissione al Ministero del lavoro degli accordi collettivi che prevedano le deroghe ai riposi (art.9, comma 5, D.L.gs. n. 66/2003) non ha una funzione di legittimazione dell’accordo sindacale (un’interpretazione in tal senso, infatti, costituirebbe una palese violazione di principi del nostro ordinamento in tema di libertà sindacale), bensì assolve ad una funzione meramente ricognitiva.