La tutela del "preposto", la sentinella della sicurezza

Genova -

A volte si ha come la sensazione che questo ruolo, erroneamente, sia poco considerato nella sua importanza e se ne sottovalutino anche le eventuali ricadute sotto l’aspetto penale.

Questo vademecum non ha pretesa di essere esaustivo ma di esplorare le responsabilità ed i rischi del preposto sotto diversi aspetti attenendoci alle attuali normative di legge ovvero il Dlgs.81/08(e s.i.) senza dimenticare Sentenze di Cassazione che possono indicare l’attuale linea di giudizio.

Partiamo da come il D.Lgs.81/08 definisce il PREPOSTO:

Art.2 comma “e”: preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di potere gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Ma allora chi sono i preposti?

Il datore di lavoro non è tenuto a stilare un elenco con i nominativi incaricando ufficialmente alcune figure

E quindi?

Dobbiamo andare a leggere l’art.299 del Dlgs.81/08 che recita:

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art.2, c.1 lettere b),d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Nel settore sanitario sono le Coordinatrici/Coordinatori(le caposala, i caposala come venivano definiti in passato)

Per quanto riguarda gli altri settori basta semplicemente fare un parallelo(ad es: capocantiere, capoturno,etc)

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PREPOSTO

 

Art.19 Dlgs.81/08

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 

Ma facciamo un esempio concreto inerente il settore sanitario (lettera a)

Dagli ultimi dati Inail vi è un incremento delle malattie professionali.

Quando ad un lavoratore/trice, in base al giudizio di idoneità del Medico Competente sono state prescritte delle prescrizioni(ovvero può svolgere determinate mansioni ma con adeguati accorgimenti tipo utilizzo di ausili o lavorare sempre in coppia)oppure limitazioni(ovvero non può svolgere determinate mansioni) presta servizio in un reparto, sarà compito, oltre che del lavoratore/trice(ma conosciamo i rischi a cui potrebbe andare incontro) del preposto vigilare che siano rispettate.

Quindi, per tutelarsi, il preposto dovrà, per ogni lavoratore/trice facente parte della sua organizzazione, conoscere i seguenti dati:

-Eventuale limitazione/prescrizione

-Sorveglianza sanitaria

-Formazione sicurezza in base ai rischi del reparto(visionare DVR)

 

QUALE FORMAZIONE DEVE AVERE IL PREPOSTO

"Art. 37. Dlgs.81/08

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

.....

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

....

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Una recente sentenza della Cassazione condanna il preposto pur in assenza di specifica formazione, in concorso con il datore di lavoro, per l’infortunio occorso ad un lavoratore

Corte di Cassazione Penale Sezione IV-Sentenza n.18090 del 10 aprile 2017

 

Ed infine, non certo ultime come importanza, arriviamo le sanzioni a cui un preposto può andare incontro:

 

SANZIONI PER IL PREPOSTO

ART.56

 

 

 

1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: a. con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); b. con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d); c. con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g).

 

 

Come detto all’inizio quest’informativa non è da considerare esaustiva

Molti sono i quesiti che ci poniamo e molti arriveranno in una continua ricerca del miglioramento della sicurezza

Perché le prescrizioni del Medico Competente sono molto vaghi?

Quali responsabilità ha il preposto(solitamente addetto all’organizzazione dei turni) sui mancati riposi e mancato smaltimento delle ore in esubero in caso di richiesta danni di una lavoratrice/lavoratore?

Fino a quando continuerà questo imbarazzante silenzio della politica su una materia così seria come la sicurezza sul lavoro? Pensate che in questo periodo la Giunta Regionale presenta il nuovo Piano Sanitario Liguria citando il rispetto della 626/94

E anche sulla pagina del sito della Regione Liguria è rimasta la stessa dicitura

Su molte questioni siamo agli albori non per ultime i rischi psicosociali solitamente neanche menzionati sul Documento Valutazione dei Rischi

 

 

 

Luca Nanfria

RLS IRCCS Gaslini