Il Contratto della sanità sottoscritto qualche mese fa e tanto sbandierato dai sindacati (complici!) che lo hanno firmato,  non dà alcuna risposta a molte delle criticità emerse durante la pandemia nè dà riscontro a molte delle promesse fatte al personale sanitario durante quel drammatico periodo; ma come se questo non fosse già di per sè beffardo, introduce elementi peggiorativi che riducono i diritti dei lavoratori ed allargano la forbice retributiva "tra chi comanda e chi esegue", rafforzando, a nostro avviso, anche il sistema di clientela.

Abbiamo deciso di sintetizzare in 10 Pillole Amare, alcune delle criticità individuate, nella sempre più convinta certezza che se il sistema sanitario sta andando a rotoli, come appena certificato anche dall'OCSE

la cura non è nel dare fiducia a chi è stato parte della malattia ma cambiare cura e aderire ad un sindacato che si è sempre battuto per dare centralità ai diritti: quelli dei lavoratori e quelli dei pazienti, perchè il diritto alla salute non si baratta. Cambia cura: iscriviti all'USB!

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LEGGE 104

ART 52 Comma 1 - Permessi previsti da particolari disposizioni di legge / Legge 104

Permessi Legge 104 sotto ricatto: se fruiti ad ore, i 3 giorni mensili vengono limitati a sole 18 ore.

Nel nuovo CCNL il lavoratore che decide di usufruire ad ore dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, viene ingiustamente penalizzato.

Infatti se un lavoratore che ha un orario di 7,12 ore giornaliere, decide di usufruire dei permessi per l’assistenza al disabile a giorni, può usufruire di tre giornate piene per un totale di 21,36 ore, mentre se lo stesso lavoratore chiede i permessi ad ore può usufruire di solo 18 ore mensili.

DIRITTO AL PASTO

ART. 43 Comma 4 - Orario di lavoro/Mensa

Mensa : Il CCNL lascia il personale turnista ancora una volta nel limbo dell’incertezza e discriminato nel diritto al pasto.

Anche nella sottoscrizione del recente CCNL non viene esplicitato in modo categorico che a tutto il personale sanitario spetta il diritto al pasto da consumare in mensa o in alternativa il riconoscimento del ticket.

Questo a dimostrazione che tutte le vertenze e i ricorsi fatti dai sindacati firmatari del CCNL, erano soltanto per acquisire consensi e adesioni, perché nel momento in cui avevano l’occasione di inserire questo diritto nel CCNL tutti clamorosamente se ne sono dimenticati.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO NON SANITARIO

Un pessimo contratto con aumenti ridicoli per tutti, ma che penalizza in maniera particolare il personale amministrativo e tecnico non sanitario.

Che il nuovo contratto della sanità sottoscritto in data 2 novembre 2022 abbia portato un misero aumento economico a tutti i dipendenti del comparto è ormai risaputo ma,

Mentre per le categorie sanitarie c’è stato qualche riconoscimento oltre il tabellare come l’indennità di specificità o di tutela del malato, il personale amministrativo è stato completamente abbandonato a se stesso con aumenti da fame di circe 25/30 euro netti.

LAVORO NOTTURNO

Art 46 - Lavoro notturno

Non c’è scampo. Nemmeno in questo contratto si dà la possibilità a chi ha raggiunto i 60 anni, di poter scegliere l’ esonero dal lavoro notturno.

Si è rivelata soltanto mera propaganda da parte dei sindacati firmatari la promessa di inserire nel CCNL la possibilità che, al compimento del sessantesimo anno di età, i lavoratori del comparto sanità avrebbero avuta la possibilità di scegliere l’esonero dai turni notturni.

PERIODO DI PROVA

ART. 40 Comma 3 - Periodo di prova

Se durante il periodo di prova un neoassunto sfortunatamente si ammala per sei mesi, viene licenziato: vergogna e discrimine!

In caso di assenza per malattia, gravi patologie e terapie salvavita il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Se un lavoratore si ammala durante il periodo di prova anche se vincitore di concorso dopo sei mesi viene licenziato.

Scandaloso che questa decisione sia stata sottoscritta dai sindacati che si ritengono paladini dei diritti dei lavoratori.

SISTEMA INDENNITARIO

ART. 105 - Indennità tutela del malato e promozione della salute

Ci sono Professioni Sanitarie di Serie A e di Serie B: quelle di riabilitazione, prevenzione, tecnico-sanitarie e ostetrica penalizzate nelle indennità

Mentre al personale infermieristico è stata attribuita l’indennità di specificità infermieristica ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività̀ svolte, di circa 72 euro al mese.

Per altro personale sanitario sempre appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, come ad esempio le ostetriche, la stessa valorizzazione non e stata riconosciuta ma è stata attribuita l’indennità di tutela del malato e promozione della salute, alla pari dell’operatore socio sanitario, che corrisponde a circa 40 euro mensili.

Quello che sorprende, ma nemmeno più di tanto, è il comportamento schizofrenico delle sigle sindacali che pur avendo accettato, sottoscrivendo questo pessimo CCNL, la penalizzazione di questi professionisti, il giorno dopo avviano vertenze perché ritengono ingiusta questa discriminazione.

PRONTA DISPONIBILITÀ

ART. 44 Comma 7 - Servizio di pronta disponibilità

Ci sono Professioni Sanitarie di Serie A e di Serie B: quelle di riabilitazione, prevenzione, tecnico-sanitarie e ostetrica penalizzate nelle indennità

Dopo che per decenni l’importo delle indennità non è aumentato, alla fine le promesse dei sindacati firmatari si sono concretizzate in un aumento di sette centesimo lordi per il compenso dell’indennità delle pronte disponibilità.

Ennesima prova di un contratto che ha preso in giro e umiliato i lavoratori del comparto.

DOPPIA INDENNITÀ

ART. 107 - Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi

La non cumulabilità delle indennità introdotta dal CCNL vigente, genera una perdita secca di salario che può variare pesantemente in base ai turni mensili

Al personale che opera in UO\Servizi particolarmente disagiati, quali malattie infettive, terapie intensive e sub-intensive, nefrologia e dialisi, servizi di emergenza e urgenza, blocchi operatori, servizi assistenza domiciliare, servizi dipendenze SERT, spetta un'indennità lorda giornaliera di 5,00 euro NON cumulabile con altre.

Il CCNL precedente invece, permetteva il cumulo delle indennità e quindi, per esempio, al personale assegnato al SERT spettava anche l’indennità domiciliare mentre a quello assegnato a malattie infettive spettava la relativa indennità.

La non cumulabilità delle indennità introdotta dal CCNL vigente, genera una perdita netta di salario che può variare pesantemente in base ai turni mensili.

FONDI CONTRATTUALI

ART. 102 - Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali

Con la scelta di inserire nello stesso fondo gli incarichi e le progressioni economiche, saranno i sottoposti a pagare l’indennità a chi li coordina

È istituito il nuovo “ Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali “, fondo dal quale verranno attinte le risorse per finanziare il sistema degli incarichi, le ex posizioni organizzative e coordinamenti - ed il sistema dei differenziali economici, le ex “fasce”.

A differenza del precedente CCNL, nel quale incarichi e progressioni economiche erano ben separati e visto il lievitare delle cifre destinate agli incarichi, risulta chiara la scelta di privilegiare le tasche di pochi a scapito della possibilità del resto del personale di usufruire in tempi ragionevoli delle progressioni economiche. Tanti soldi per pochi, poco e niente per tanti.

PROGRESSIONE ECONOMICA

ART 19 - Progressione economica all’interno delle aree

Il nuovo CCNL porta da 24 a 36 mesi il requisito per poter accedere alle progressioni economiche. Ancora un evidente peggioramento delle prospettive di incremento stipendiale.

Al fine di consentire la progressione economica all’interno delle aree, al personale sono attribuibili “differenziali economici di professionalità”, cioè incrementi stabili del trattamento economico - le ex fasce per intendersi - che vanno a remunerare il grado di competenza progressivamente maturato.

Come per le ex fasce però, niente è legato in maniera automatica all’ anzianità di servizio, bensì alle risorse disponibili e, in maniera ancor più marcata, alla valutazione.

Nel nuovo CCNL inoltre, a differenza del precedente che prevedeva 24 mesi senza aver beneficiato di progressione economica, si stabilisce che per partecipare alla procedura selettiva di mesi ne occorrono ben 36. Un evidente peggioramento delle prospettive di incremento stipendiale che riguarda la maggioranza dei lavoratori ma non quelli nell’ area dell’elevata professionalità.

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