STIPENDI DA FAME,CARENZA DI PERSONALE E SOLDI ALLA GUERRA: IL 30 OTTOBRE LA SANITA’ SI FERMA
VADEMECUM PER SCIOPERARE IN SANITA'
LO SCIOPERO E’ UN DIRITTO
L’art. 40 della Costituzione dichiara: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Lo sciopero è dunque un diritto di rango costituzionale in capo ad ogni lavoratrice e lavoratore sebbene, negli anni, abbia subito continue limitazioni che ne hanno intaccato la potenza e la carenza di personale venga utilizzata come ulteriore motivo di pesanti restrizioni all’esercizio del diritto. Anche per questo motivo scioperare per rivendicare diritti rappresenta un elemento di rottura imprescindibile.
Durante lo sciopero il rapporto di lavoro è sospeso, di conseguenza anche la prestazione lavorativa da parte della lavoratrice e del lavoratore e la retribuzione da parte del datore di lavoro.
30 OTTOBRE
La Confederazione USB ha proclamato lo Sciopero Generale di 24 ore al quale ha aderito la categoria del Pubblico Impiego.
Nelle 24 ore del 30 ottobre 2026 tutte le lavoratrici e i lavoratori appartenenti alla sanità pubblica possono scioperare, indipendentemente dall’iscrizione o meno ad un sindacato e\o alla presenza o meno nel luogo di lavoro del sindacato che ha proclamato lo sciopero.
L’astensione dal lavoro parte dal primo turno della mattina del 30 ottobre 2026 e finisce all’inizio del primo turno del 31 ottobre 2026; tutte le lavoratrici e i lavoratori possono quindi scioperare indipendentemente dal turno cui sono adibiti: sia la mattina, sia il pomeriggio che la notte.
La comunicazione dello sciopero arriverà alla propria Azienda dalla Regione di riferimento, che è tenuta all’invio ad ogni direzione generale della comunicazione ricevuta dalla Commissione di Garanzia.
Il lavoratore e la lavoratrice NON sono tenuti a dichiarare preventivamente all’Azienda la loro adesione allo sciopero, dunque non occorre alcuna comunicazione personale.
LEGGE 146/90 - SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
La legge 146/90 disciplina il diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali, cioè quelli volti a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
Per questo motivo, per tutti i servizi sottoposti a L. 146/90, devono essere previsti i contingenti minimi di personale tramite contrattazione integrativa o accordo Azienda/sindacati.
Il lavoratore e la lavoratrice non sono tenuti a dichiarare preventivamente all’Azienda la loro adesione allo sciopero, dunque non occorre alcuna comunicazione personale.
La legge 146/90 disciplina il diritto di sciopero per i servizi pubblici essenziali, cioè quelli volti a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, all’assistenza e
previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione.
Per questo motivo, per tutti i servizi sottoposti a L. 146/90, devono essere previsti i contingenti minimi di personale tramite contrattazione integrativa o accordo Azienda/sindacati.
CONTINGENTI MINIMI
È in capo al datore di lavoro il diritto/dovere di individuare le/i dipendenti da inserire nei contingenti minimi e inviare loro entro 5 giorni dalla data dello sciopero la comunicazione di “esonero dallo sciopero”, ovvero di recarsi in servizio il giorno stesso.
Qualora il/la dipendente inserito nei contingenti minimi abbia intenzione di scioperare, deve inviare entro 24 ore dal ricevimento dell’ordine di prestare servizio una comunicazione all’azienda della volontà di aderire allo sciopero e, quindi, di essere sostituito/a. L’azienda ha il dovere di verificare la possibilità di sostituzione del/della dipendente. Solo nel caso tale sostituzione non fosse possibile è ammissibile il rifiuto al diritto. In ogni caso, l’azienda deve comunicare al/alla dipendente di averlo/a sostituito o meno, quindi se può scioperare o se deve lavorare.
Le aziende che erogano il servizio che lo sciopero potrebbe far venir meno, inoltre sono obbligate con almeno 5 giorni di anticipo a dare comunicazione all’utenza sulle modalità e gli orari dei servizi essenziali garantiti.
Ricordati che il diritto allo sciopero è un diritto individuale in capo ad ogni singolo lavoratore e lavoratrice, sancito e garantito dalla Costituzione italiana, e il cui esercizio non può essere precluso e/o limitato, se non per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi di pubblica utilità sopra espressa.
IL 30 OTTOBRE LA SANITA’ SI FERMA, FERMATI ANCHE TU!